Principio di partenariato e gestione dei Fondi SIE

Il partenariato non è certo un principio nuovo nella gestione dei Fondi Strutturali, tuttavia gli Stati membri lo attuano in modo molto differente gli uni dagli altri. Da questo periodo di programmazione però, per la prima volta, la Commissione europea ha adottato una serie comune di norme, un vero e proprio Codice di condotta sul principio del partenariato, vincolante per gli Stati Membri, al fine di sostenerli nell’organizzazione dei partenariati.
Ciò significa che verrà garantito il dialogo e la partecipazione di tutti gli attori rilevanti nella gestione dei Fondi: autorità nazionali, regionali, locali, altre autorità pubbliche, sindacati, datori di lavoro, organizzazioni non governative, ecc..
 La speranza è ovviamente che un maggior coinvolgimento dei partner favorisca una spesa più efficace dei Fondi. Il partenariato deve essere visto in stretto collegamento con l’approccio di governance multilivello e col principio di sussidiarietà: il coinvolgimento dei partner aiuta a ridurre i problemi di coordinamento e di capacità nel processo di formazione e attuazione delle politiche tra i differenti livelli di governo.
Pur lasciando agli Stati ampio margine di manovra, il Codice di condotta richiede che essi assicurino comunque una serie di condizioni necessarie per garantire l’attuazione del principio del partenariato.

Le parole chiave per assicurare una efficace collaborazione tra i soggetti interessati sono: trasparenza, informazioni adeguate e tempi sufficienti.
 Il Codice, in particolare, stabilisce i principi e le buone pratiche riguardanti:
· le procedure trasparenti per l’identificazione dei partner, sia per l’Accordo di Partenariato che per i Programmi (Capitolo II);
· il coinvolgimento dei partner nell’attività di programmazione (preparazione dell’Accordo di partenariato e dei Programmi) (Capitolo III);
· la formulazione di regole riguardanti la composizione e le procedure interne dei comitati di sorveglianza (Capitolo IV);
· il coinvolgimento dei partner nella gestione (preparazione dei bandi), sorveglianza e valutazione dei Programmi (Capitolo V);
· il rafforzamento della capacità istituzionale dei partner al fine di migliorarne le competenze e le abilità per poter partecipare attivamente al processo, nonché il ruolo della Commissione europea nella disseminazione di buone pratiche (Capitolo VI).

(EUD staff)